Statuto ANPRE

Capitolo 1 – Costituzione e scopi

Articolo 1:

E’ costituita Associazione Nazionale Periti Rami Elementari denominata ANPRE [in seguito Associazione].

L’associazione – così denominata quale organismo autonomo ed apartitico senza fini di lucro – nasce dalla fusione, attuata e resa operativa su basi volontarie e paritetiche, delle due preesistenti associazioni peritali ANPAIRD e PREAS;

Articolo 2:

L’ANPRE ha sede legale presso l’ufficio del Presidente pro-tempore, segreteria presso l’ufficio del Segretario pro-tempore, e la tesoreria presso l’ufficio del tesoriere pro-tempore.

E’ altresì prevista l’istituzione di almeno tre sedi operative decentrate, così come previsto dalla legge 4/2013. Le sedi così istituite sono ubicate presso gli uffici dei referenti pro-tempore di ciascuna area geografica, ed in particolare una nel Nord Italia, una nel Centro Italia ed una nel Sud Italia.

Articolo 3:

L’Associazione, a carattere professionale e di natura privatistica, si propone la valorizzazione delle competenze degli Associati, come in appresso definiti ed individuati, che svolgono la loro attività per Imprese Assicurative, Enti Pubblici e Privati nel settore delle perizie tecniche, estimative assicurative (con eccezione delle attività di cui agli artt. 156 ss. del Codice delle Assicurazioni Private, e successive modifiche).

Restano escluse le attività riservate per legge a soggetti iscritti in ruoli / albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice Civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

In particolare, l’Associazione si conforma ai principi di cui alla Legge 4/2013 ed al suo complesso espositivo, al fine di promuovere e qualificare l’esercizio delle attività professionali, adottando quanto in tale legge e’ previsto, e specificatamente:

  1. radicare e perfezionare nella liquidazione dei danni incendio, furto e rischi diversi le norme dell’etica professionale, esigendo dagli Associati il diligente rispetto delle norme associative previste dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice Etico;
  2. tutelare l’interesse degli iscritti all’Associazione e della Categoria;
  3. promuovere ed intervenire a congressi, commissioni ed organismi sia pubblici che privati, sia italiani che esteri;
  4. studiare le problematiche riferite alla professione, della categoria e proporre le soluzioni relative;
  5. pubblicare libri, periodici e bollettini;
  6. migliorare la qualificazione professionale degli associati, prevedendo l’obbligo di formazione permanente per il professionista-associato, indicandone gli aspetti didattici e programmatici, prevedendo altresì specifiche procedure disciplinari in caso di violazioni delle regole dell’Associazione;
  7. valorizzare le competenze degli Associati;
  8. promuovere iniziative, incontri e studi mirati ad ottenere il riconoscimento giuridico della categoria;
  9. adoperarsi per formare una federazione di Associazioni di categoria che abbiano obiettivi comuni con quelli indicati dallo Statuto;
  10. avvalersi, per le sue attività, di specifici specialisti in ogni settore;
  11. dotare l’Associazione di una struttura organizzativa e tecnicp-scientifica adeguata al raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
  12. garantire la libera concorrenza, la presenza qualificata di professionisti sul territorio, nonché l’informazione trasparente e completa sui servizi offerti al fine di favorire la scelta degli utenti;
  13. tutelare gli utenti vigilando sull’integrità professionale degli Associati e sulla correttezza delle prestazioni erogate, in riferimento a principi etici di moralità, competenza, correttezza, rigore ed indipendenza professionale, anche attraverso l’attivazione (ai sensi e con le modalità dell’art. 27-ter del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206) di uno sportello per gli utenti, che sia riferimento e servizio per la preventiva conciliazione di casi di possibile contenzioso con i singoli professionisti, nonché per soddisfare qualsiasi richiesta di informazione in merito ai requisiti professionali e deontologici previsti per gli operatori associati.

Capitolo 2 – Soci

Articolo 4:

I Soci si distinguono in: Ordinario, Aspirante, Onorario e Sostenitore.

4.1 – Socio Ordinario

Possono acquisire la qualifica di Socio Ordinario il perito libero professionista, i Soci, i Titolari, gli Amministratori o Collaboratori Autonomi di strutture peritali organizzate che esercitano l’attività di perito danni ai beni in forma autonoma o, nel caso di collaboratori di strutture peritali organizzate, con autonomia di valutazione. Per i Soci Collaboratori Autonomi l’iscrizione è subordinata a condizione che:

  1. almeno uno dei soci della struttura peritale organizzata sia iscritto all’ANPRE;
  2. l’autonomia di valutazione del collaboratore sia certificata per iscritto dall’associato ANPRE titolare o contitolare della struttura peritale organizzata.
  3. Ogni associato deve soddisfare anche i requisiti previsti dal regolamento.

Le domande di ammissione verranno accolte ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, che delibera col voto favorevole della maggioranza qualificata, sentita la Commissione Tecnico-Scientifica.

Possono essere ammessi come soci Ordinari coloro che certificano di avere svolto per almeno tre anni l’attività come sopra indicata.

4.2 – Socio Aspirante:

Possono acquisire la qualifica di Socio Aspirante coloro i quali non hanno maturato i requisiti per diventare Soci Ordinari. Tale qualifica deve avere durata di almeno 2 (due) anni, e la quota d’iscrizione agevolata sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

4.3 – Socio Onorario:

Il Socio Onorario viene scelto, su proposta di almeno 10 soci ordinari, fra personalità che svolgono o hanno svolto attività affini o legate a quelle dell’Associazione, ma che non esercitano attività peritale. Tale proposta va approvata in prima istanza dal Consiglio Direttivo, quindi notificata ai Soci almeno 15 giorni prima dell’Assemblea, e poi ratificata in via definitiva da quest’ultima. I soci onorari sono le personalita’ del mondo scientifico o accademico, ovvero tutti coloro che per particolari meriti, si siano distinti nei campi delle rispettive professionalità. Il Socio Onorario, dispensato dal pagamento della quota associativa, non ha diritto di voto e non può assumere incarichi sociali. Egli è comunque tenuto ad osservare le norme previste nello Statuto e nel Regolamento.

4.4 – Socio Sostenitore:

Sono Soci Sostenitori coloro che, a vario titolo, concorrono a contribuire alle entrate dell’Associazione. La qualifica di Socio Sostenitore si ottiene con le modalità previste per il Socio Onorario.

Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei Soci Aspiranti, dei Soci Onorari e dei Soci Sostenitori.

L’iscrizione all’Associazione è annuale e si intende tacitamente rinnovata salvo dimissioni scritte da presentarsi almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio sociale.

Articolo 5:

L’accettazione della domanda obbliga il Socio ammesso ad osservare le norme dello Statuto, del Regolamento interno, del codice Etico, e delle disposizioni che verranno emanate dagli organi competenti.

Articolo 6:

La qualifica di socio si perde:

  1. per dimissioni;
  2. per mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice Etico e delle specifiche deliberazioni dell’Assemblea e/o del Consiglio Direttivo;
  3. per compimento di azioni disonorevoli anche nell’esercizio di attività estranee a quelle dell’Associazione, o per fatti di pubblica notorietà. Il relativo provvedimento automatico è adottato con delibera del Consiglio Direttivo su conforme e motivato parere scritto del Collegio dei Probiviri;
  4. per mancato versamento della quota sociale annuale con le modalità previste dal Regolamento. Il relativo provvedimento è adottato con delibera del Consiglio Direttivo sentito il Tesoriere.
  5. nel caso non partecipi alla formazione professionale costante prevista dall’Associazione.

I Soci dimessi per morosità potranno venire riammessi con la procedura dell’art. 4 che precede, e previo pagamento di tutte le quote arretrate.

Articolo 7:

Il Consiglio Direttivo, su conforme parere scritto del Collegio dei ProbiViri, può adottare a carico dei Soci anche i seguenti provvedimenti disciplinari:

  1. ammonizione scritta;
  2. sospensione da ogni attività e/o incarico sociale per un periodo di tempo determinato a seconda dei casi;
  3. espulsione dall’Associazione.

Articolo 8:

Tutti i Soci, con esclusione degli Aspiranti, Onorari e Sostenitori, rappresentano l’elettorato attivo e passivo dell’Associazione, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Tutti i soci, secondo le rispettive qualifiche, dovranno sopperire al bisogno finanziario dell’Associazione in parti uguali; tali somme non saranno fruttifere di interessi. Potranno essere richiesti finanziamenti e contributi ad enti pubblici e privati, mentre viene esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Capitolo 3 – Organi dell’Associazione

Articolo 9:

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea Generale degli Associati;
  • Il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • La Commissione Tecnico-Scientifica;

Nessuna carica associativa dà diritto ad essere remunerata, salvo eventuali rimborsi spese.

Articolo 10 – l’Assemblea Generale degli Associati

L’Assemblea dei Soci viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, possibilmente entro la fine del mese di Aprile. La stessa è convocata dal Presidente di intesa con il Consiglio Direttivo con anticipo di almeno 30 giorni.

L’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione, di persona o per delega, di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la partecipazione di almeno 1/5 degli aventi diritto, di persona o per delega.

Ogni Socio non può rappresentare per delega più di tre soci.

L’Assemblea in seduta ordinaria:

  • elegge il Presidente
  • elegge i membri del Consiglio Direttivo
  • elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
  • delibera sulle questioni che vengono sottoposte all’occorrenza dal Consiglio Direttivo ;
  • approva la relazione consuntiva sull’attività svolta, la relazione programmatica, i bilanci consuntivo e preventivo;

L’Assemblea in seduta straordinaria può essere richiesta:

  • da almeno i 6/9 dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • da almeno 1/4 dei Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa;

L’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria è regolarmente e validamente costituita sulla base dei criteri previsti al comma 2° del presente articolo, con possibilità di partecipazione per delega. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di un socio.

Articolo 11 – Presidente

Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto, previo candidature singolarmente presentate. La candidatura a Presidente non preclude la candidatura nel Consiglio Direttivo. Le due cariche non sono tuttavia cumulabili.

La durata in carica e’ prevista per 4 anni, e la nomina a Presidente dello steso soggetto può essere ricoperta al massimo per due mandati consecutivi.

Le dimissioni o la decadenza del Presidente comporta automaticamente lo scioglimento del Consiglio Direttivo e l’indizione di nuove elezioni secondo Regolamento.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

L’associazione e’ amministrata da un Consiglio Direttivo composto da otto membri e dal Presidente, eletti dai soci ordinari in regola con le quote annuali, con votazioni separate e contestuali.

E’ prevista la partecipazione al Consiglio Direttivo, in qualità di osservatore, di un rappresentante dei Soci Aspiranti, eletto tra gli stessi con votazione separata da tenersi in uno con le altre elezioni.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le votazioni avverranno a scrutinio segreto ed ogni socio con diritto di voto potrà esprimere un massimo di 4 (quattro) preferenze.

Ove durante il mandato vengano a mancare per qualunque motivo uno o più consiglieri, subentreranno automaticamente i primi non eletti sino alla reintegrazione del plenum.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, eleggerà al suo interno il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre conferire incarichi “ad personam” ad altri soci, nominerà anche i componenti di commissioni tecniche di lavoro.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo decide sempre a maggioranza dei presenti, purché’ in numero di almeno quattro componenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi per lui presiede. Alle riunioni del C.D. non e’ ammessa la partecipazione o il voto per delega.

Il Consiglio Direttivo provvede ad amministrare e gestire l’Associazione in conformità alle delibere ed al mandato dell’Assemblea dei soci attenendosi alle norme dello Statuto ed al Regolamento.

Entro il 31/12 di ogni anno il C.D.determinerà l’ammontare delle quote associative annua che il Tesoriere provvederà a richiedere ai soci.

Articolo 13 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre Soci Ordinari con anzianità di iscrizione di almeno cinque anni.

I suoi membri vengono eletti dalla stessa Assemblea, con uguale procedura e per il medesimo periodo dei membri del Consiglio Direttivo; essi nominano tra di loro un Presidente.

In caso di dimissioni, espulsioni o impedimento duraturo di uno o più dei componenti del Collegio dei Probiviri subentrano i primi in graduatoria dei non eletti, fino alla reintegrazione del plenum.

Il Collegio dei Probiviri è incaricato di risolvere le questioni interne dell’Associazione e tra questa e i Soci ed ha la funzione di controllo contabile-amministrativo.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di Presidente dell’Associazione.

Articolo 14 – La Commissione Tecnico-Scientifica

La Commissione Tecnico Scientifica è un organo indipendente, ed è composta da tre o più membri nominati dal Consiglio Direttivo anche tra i non Soci.

La commissione Tecnico-Scientifica ha il compito di promuovere e vigilare sulla formazione permanente dei Soci dell’Associazione.

La commissione Tecnico-Scientifica valuta i requisiti formativi degli aspiranti Soci ordinari e delibera in materia di qualità e competenza in collaborazione con il Consiglio Direttivo per l’ammissione dei nuovi Soci Ordinari.

I compiti ed il funzionamento della Commissione Tecnico-Scientifica sono inoltre i seguenti:

  1. promuovere e coordinare incontri e seminari con cadenza almeno annuale, riguardanti argomenti professionali di interesse per la categoria;
  2. adottare un codice di condotta con previsioni sanzionatorie per gli inadempienti.

Capitolo 4 – Rappresentanza, entrate e patrimonio

Articolo 15 – Legale rappresentanza

La legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e/o in giudizio, nonché il potere di firma spettano al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, nei limiti della delega, ai membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Entrate dell’Associazione

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali;
  2. dalle elargizioni eventuali fatte dai Soci o da Terzi.

Le eventuali elargizioni verranno accettate solo dopo conforme delibera del Consiglio Direttivo. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

I dati di bilancio dovranno essere forniti al Collegio dei Probiviri/Revisore dei Conti, almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio.

Il bilancio verrà presentato per l’approvazione all’Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

Capitolo 5 – Regolamento interno

Articolo 17: Finalità e modifiche:

Il Regolamento Interno approvato dall’Assemblea specifica in dettaglio le modalità di applicazione dello Statuto e le norme di comportamento dei Soci, i quali sono tenuti al suo rispetto.

Le modifiche al Regolamento dovranno essere approvate dall’Assemblea straordinaria alla quale sia presente fisicamente o per delega, con le modalità dell’art. 10, la maggioranza assoluta dei Soci; le delibere verranno prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Eventuali modifiche al Regolamento potranno essere apportate con la stessa procedura di cui al precedente comma; esse possono essere richieste al Consiglio Direttivo su proposta scritta di almeno cinque consiglieri o dal 30% dei soci.

Capitolo 6 – Modifiche statuarie, scioglimento, controversie

Articolo 18 – Modifiche Statutarie, scioglimento, controversie

Eventuali modifiche allo Statuto , su proposta scritta del Presidente o del C.D. oppure di almeno il 30% dei soci, saranno discusse dall’Assemblea dei Soci e dovranno essere approvate da almeno i 2/3 dei votanti.

Lo scioglimento dell’Associazione e la destinazione del patrimonio sociale deve essere deliberato da un’Assemblea straordinaria appositamente convocata, con la presenza di almeno il 75% dei socie aventi diritto al voto , che delibereranno a maggioranza assoluta.

Le controversie, anche riguardanti l’interpretazione dello Statuto e del Regolamento, che sorgano in seno all’Associazione, saranno giudicate inappellabilmente dal Collegio dei Probiviri.

Norme transitorie

Premesse:

Attese le modalità di costituzione di ANPRE quale fusione di ANPAIRD e PREAS sono previste le successive norme transitorie aventi effetto:

  • dal 31/12/2014 (data di avvenuta fusione)
  • al 31/12/2015 (data ultima per la prima assemblea unitaria ed elezione del primo C.D. ANPRE).

Articolo I:

Nel periodo di transizione dal 31/12/2014 al 31/12/2015 il Consiglio Direttivo ANPRE è rappresentato da un Comitato Provvisorio costituito dalla somma dei membri dei Consigli Direttivi rispettivamente di ANPAIRD e PREAS, con il mantenimento delle cariche e la formalizzazione di doppia presidenza, vicepresidenza,segreteria e tesoreria.

Il Comitato Provvisorio delibererà con voto a maggioranza su qualsiasi punto dell’ordine del giorno, ed avrà il compito di portare a definitivo compimento il processo di unificazione.

Ogni atto che coinvolga l’Associazione ANPRE dovrà recare doppia firma congiunta dei Presidenti e/o dei loro delegati. E’ fatta salva la facoltà di delegare un solo Presidente da parte dell’altro per il compimento di atti specifici.

Articolo II:

Tutti i soci ANPAIRD e PREAS confluiscono automaticamente nel novero dei Soci ANPRE, salvo disdetta dei singoli.

La quota associativa a carico dei singoli soci a partire dall’anno 2015 verrà stabilita dal Consiglio Direttivo provvisorio e dovrà essere versata entro il 28 febbraio in un’unica soluzione;

Viene costituito un fondo economico per consentire l’inizio delle attività congiunte, dell’importo complessivo di € 10.000,00 da corrispondere al 50% per ogni Associazione entro il 31/12/2014.

Articolo III:

Entro il 31/12/2015 i Presidenti, con comunicazione congiunta, dovranno indire l’Assemblea Ordinaria per l’elezione delle cariche sociali secondo le previsioni di Statuto.

E’ auspicio delle due Associazioni che gli organi sociali vengano composti secondo la più ampia rappresentanza delle stesse in modo armonico.