Codice Etico e di Condotta

Premessa

La costituzione di ANPRE scaturisce quale fusione di ANPAIRD e PREAS, è un organismo autonomo ed apartitico, senza fini di lucro, composto da liberi professionisti operanti nel campo delle perizie e liquidazioni assicurative dei danni da incendio, furto e rischi diversi e si propone di:

  • radicare e perfezionare nella liquidazione dei danni Incendio e rischi diversi le norme dell’etica professionale, esigendo dai soci il diligente rispetto delle norme associative previste dallo Statuto e dal Regolamento;
  • tutelare l’interesse degli associati, dell’Associazione e della categoria;
  • intervenire a congressi, commissioni ed organismi sia pubblici che privati, sia italiani che esteri di interesse per la categoria;
  • studiare i problemi riferentesi alla professione del perito incendio e rischi diversi e le soluzioni relative;
  • migliorare la qualificazione professionale dei soci;
  • promuovere ogni attività volta al riconoscimento giuridico della categoria, con la costituzione di un albo nazionale dei Periti Assicurativi Incendio e R.D.;
  • adoperarsi per formare una confederazione di associazioni di categoria che abbiano obbiettivi comuni con quelli indicati dallo Statuto;
  • avvalersi, per le sue attività, di specifici specialisti in ogni settore;

In qualità di professionisti della stima e liquidazione di sinistri Rami Elementari ci assumiamo l’impegno di agire in modo giusto e onorevole; definiamo per noi stessi standard elevati e aspiriamo a soddisfarli in tutti gli aspetti della nostra vita, non solo professionale.

Il presente codice etico e di condotta professionale descrive le aspettative verso noi stessi ed i colleghi del settore.

Lo scopo del presente codice è infondere fiducia nell’operato del perito R.E. libero professionista e contribuire ad aiutare i singoli associati a diventare professionisti migliori.

Crediamo che sia possibile migliorare la nostra professione, sia individualmente che collettivamente, anche aderendo pienamente e senza riserve a questo codice Etico e di Condotta.

Confidiamo infine che il presente codice ci sarà di aiuto per adottare decisioni sagge, in particolare modo quando è necessario confrontarci con situazioni difficili, nelle quali potrebbe esserci chiesto di compromettere la nostra integrità o i nostri valori.

Il codice è articolato in cinque sezioni.

La prima e la seconda si occupano, rispettivamente, dei principi generali e delle peculiarità dell’Associazione, mentre la terza e la quarta sono dedicate alle risorse umane e alla figura di Perito assicurativo

Le varie suddivisioni rispondo non solamente a un’ esigenza strutturale, essendo infatti coincidenti i valori che stanno a fondamento delle norme e il perseguimento dei quali deve costituire obbiettivo comune.

Infine, la quinta sezione tratta le modalità di applicazione delle regole contenute nel testo stesso e le sanzioni previste nel caso di violazioni.

 

Sezione 1 – Principi Generali

Legalità

Nello svolgimento della loro attività gli Associati sono tenuti a rispettare scrupolosamente le leggi vigenti, le norme del presente Codice, oltre naturalmente i criteri del mandato loro assegnato.

In nessun caso il perseguimento di un presunto vantaggio per le Società Mandanti può giustificare comportamenti illegali o scorretti.

Integrità

Tutti sono tenuti a svolgere il proprio compito al meglio, rispettando gli impegni e le responsabilità assunte, evitando di porsi in situazioni che possano causare o anche solo prefigurare un pregiudizio per l’Associazione danneggiandone l’immagine.

Riservatezza

Tutti debbono utilizzare le informazioni riservate acquisite in ragione del proprio compito e della consulenza prestata esclusivamente per scopi connessi con l’esercizio della propria funzione.

Imparzialità

Nel definire le strategie associative e nell’assumere ogni decisione o linea di condotta, deve essere evitata qualsiasi forma di discriminazione basata, in particolare, su razza, sesso, nazionalità, convinzione religiosa, età, salute, opinioni politiche.

Privacy

L’Associazione si obbliga, in conformità a quanto previsto dalla legge, a tutelare i dati personali e sensibili degli Associati, Clienti, Assicurati, Danneggiati e loro consulenti, dei quali sia venuta in possesso a motivo della sua attività.

 

Sezione 2 – Regole di Comportamento dell’Associazione

È interesse dell’Associazione garantire che l’Assicurato/Danneggiato riceva un servizio consono alle proprie aspettative.

Alla luce di quanto enunciato, l’Associazione vigila affinché i propri iscritti evitino di:

  • ridurre unilateralmente il contenuto tecnico del mandato ricevuto dal Cliente, nella convinzione che il compenso pattuito per la prestazione non sia adeguato;
  • dichiarare visite in loco non effettuate o produrre come propria documentazione cartacea, fotografica ed informatica acquisita da terzi;
  •  interpretare non obbiettivamente la non indennizabilità o non risarcibilità di un sinistro;
  •  svolgere, al di là del dovuto esame delle esistenze contrattuali, attività finalizzate alla promozione e stipula di contratti assicurativi;
  • accettare una pluralità di incarichi nei casi in cui possano configurarsi conflitti di interesse tra Clienti e/o loro Consumatori.

 Al rispetto di tali disposizioni sono tenute, in primis, tutte le cariche istituzionali dell’Associazione, oltre che i Soci tutti.

 

Sezione 3 – Regole di Comportamento per il Personale Dipendente

Rapporto di lavoro

Tutto il personale dipendente è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo prevista alcuna forma di lavoro dipendente che non sia disciplinata da relativo contratto.

Le condizioni del rapporto di lavoro coincidono con quelle riportate nel Contratto Collettivo Nazionale della categoria di appartenenza integrate, ove possibile, con disposizioni che tengono conto delle esigenze del singolo lavoratore.

Pari opportunità

L’Associazione garantisce a tutti i Dipendenti un trattamento equo, commisurato alla qualità e quantità della prestazione lavorativa effettuata, essendo esclusa qualsiasi discriminazione nel trattamento stesso.

Sicurezza e tutela della privacy

L’Associazione predispone per i propri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e confortevole, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia.

I dati personali dei Dipendenti vengono trattati nel pieno rispetto degli obblighi di legge.

Condizioni di lavoro

L’Associazione assicura a tutti i lavoratori condizioni di lavoro consone alla dignità della persona; di conseguenza è inibito qualsiasi comportamento fra colleghi che possa risultare offensivo, vessatorio o lesivo dell’onore.

I Dipendenti debbono svolgere ogni fase della propria attività mantenendo un atteggiamento eticamente corretto e professionalmente adeguato.

Obblighi di privacy e fedeltà

Ogni Dipendente ha il dovere di mantenere la riservatezza sulle informazioni delle quali è venuto a conoscenza durante la sua attività: tali informazioni possono essere rese note solo a chi ha necessità di conoscerle per svolgere il proprio compito.

Le informazioni e i documenti riservati (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati dei Soci, dei Periti o le strategie associative) debbono essere custoditi e protetti secondo le istruzioni impartite dall’Associazione e non possono essere divulgati, copiati, fotocopiati o conservati, se non  dietro espressa autorizzazione dei vertici dell’ Associazione stessa.

 

Sezione 4 – Regole di Comportamento per i Periti Associati

Natura della prestazione professionale

 Il Perito è un libero professionista che svolge, per conto della Mandante, un attività di consulenza intellettuale, con l’impiego della massima diligenza e di conoscenze tecniche adeguate a conseguire il risultato oggetto dell’incarico.

Valori e principi fondamentali

Nello svolgimento della sua consulenza, il Perito deve comportarsi con correttezze e imparzialità, deve operare e definire il proprio incarico in maniera tempestiva.

E’ tenuto a conservare e aggiornare il proprio patrimonio professionale, impegnandosi a usufruire delle possibilità di crescita e approfondimento che gli vengono offerte dall’Associazione.

Obblighi di riservatezza e di privacy

Il Perito ha il dovere di mantenere la riservatezza sulle informazioni delle quali è venuto a conoscenza durante la sua attività: tali informazioni possono essere rese note solo a chi ha necessità di conoscerle per svolgere il proprio compito.

Condotta da tenere nei rapporti con le Mandanti/Clienti

Il Perito assicurativo intrattiene con le Mandanti/Clienti un rapporto strettamente fiduciario, improntato alla massima efficienza, trasparenza ed efficacia.

Egli recede dall’incarico solo per giusta causa e dandone tempestiva e motivata notifica. Il Perito, inoltre, avvisa tempestivamente in presenza di fatti dolosi o comunque illeciti, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni che riceverà in merito.

Condotta da tenere nello svolgimento della perizia

Il Perito si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza e l’ordinato svolgimento della perizia, nel corso della quale egli ascolta le opinioni altrui e le confronta con le proprie convinzioni; egli si attiva per portare al termine il proprio mandato professionale nei tempi commisurati all’oggettiva difficoltà della perizia.

La sua attività deve essere improntata all’accertamento della verità, acquisendo ogni elemento che serva ad illustrare lo svolgimento dei fatti; nel redigere documenti espone fedelmente e chiaramente le ragioni delle decisioni prese, valutati anche i fatti e gli argomenti presentati dalle varie parti.

Il Perito esamina ed applica i patti contrattuali, informa tempestivamente gli interessati sull’eventuale inoperatività degli stessi precisandone, in maniera chiara, i motivi e si attiva per dirimere eventuali contrasti.

Consapevole del servizio che deve rendere, il Perito rispetta gli orari degli appuntamenti fissati e quelli che si è dato per le attività da svolgere in ufficio, mostrandosi disponibile a fornire ogni chiarimento necessario.

Tenuto conto dello stato di disagio in cui possono trovarsi le parti in conseguenza del verificarsi di un sinistro, il Perito si comporta con particolare professionalità, cortesia e disponibilità ed evita di assumere incarichi quando non sia in grado di garantire un intervento tempestivo ed efficace.

Condotta da tenere nei rapporti con altri Periti e praticanti

Nei casi di coassicurazioni, il Perito presta la propria collaborazione e fornisce con tempestività chiarimenti ed elementi utili ai colleghi analogamente interessati.

In generale, il Perito evita di pronunciare giudizi su colleghi e si adopera per prevenire eventuali comportamenti scorretti da parte degli stessi.

Rapporti con il personale dipendente dell’Associazione

Il Perito rispetta e riconosce il ruolo dei Dipendenti, con i quali si comporta secondo correttezza, cordialità e lealtà, all’insegna del rispetto reciproco.

Accettazione offerta di doni

Il Perito, durante lo svolgimento del suo mandato, non accetta da terzi compensi di qualsiasi natura; nel caso in cui riceva regalie in occasione delle festività, egli può accettarle a patto che non si tratti di denaro, che il loro valore non superi quello considerato usuale dalla prassi comune e che non possano pregiudicare in ogni caso la sua imparzialità.

 

Sezione 5 – Modalità di Attuazione

Diffusione del Codice Etico e di Condotta

Ciascun Dipendente o Perito professionista associato è tenuto a conoscere e rispettare i principi contenuti nel presente Codice.

È compito dei responsabili della Associazione fare in modo che tutti i soggetti interessati vengano a conoscenza delle norme in oggetto, consegnandone loro una copia.

Natura del codice

Le disposizioni del presente Codice sono poste a integrazione delle norme legislative vigenti: esse costituiscono una sorta di regolamento interno autoapplicativo.

La garanzia del rispetto delle norme del Codice e i provvedimenti in caso di violazioni delle stesse sono di competenza del Presidente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

Violazioni

La segnalazione di violazione o sospetta violazione di una disposizione del Codice può pervenire, in forma non anonima, al Presidente del Consiglio Direttivo o al Collegio dei Probiviri.

Poteri del Consiglio di Direttivo

Il consiglio Direttivo, riunito in adunanza collegiale, valuta quanto acquisito dal Presidente e dal Collegio dei Probiviri  e delibera su eventuali provvedimenti da assumere, in base alla gravità della violazione commessa.

Sanzioni

Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dall’ordinamenti statali, per le violazioni delle norme contenute nel presente Codice, sono previste le seguenti sanzioni: avvertimento, sospensione, licenziamento o espulsione.

Violazioni commesse da membri del Consiglio Direttivo o dal Presidente

Qualora al Presidente pervenga, in forma non anonima, segnalazione di una presunta violazione del codice commessa da un Consigliere, il Presidente convoca senza esitare il Consiglio Direttivo. Nel corso della seduta, viene ascoltato il Consigliere interessato, il quale tuttavia deve astenersi dal voto.

La medesima procedura viene eseguita qualora la presunta violazione venga attribuita al Presidente; in questo caso la segnalazione va trasmessa al Collegio dei Probiviri